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normative trasporto alimentare e bevande consumo umano

Mercoledì 1 Giugno 2022

riferimenti normativi per il trasporto alimentare sono:

Reg. Ce 852/04( destinazione umana)  e Reg. Ce 853/04 ( destinazione animale) Manuale HACCP

 

Sul piano pratico, se un soggetto ha intenzione di iniziare un’attività legata ad uno dei segmenti della filiera alimentare, ivi compreso il trasporto, deve presentare la SCIA all’Azienda sanitaria locale – dipartimento di prevenzione medico/ veterinario – e lo stesso documento deve essere depositato in singola copia allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove insiste la sede produttiva dell’impresa alimentare o in cui è l’aspirante trasportatore sia residente. La SCIA dovrà contenere un allegato, nel quale siano dichiarate le caratteristiche del mezzo di trasporto: in sostanza, una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante della ditta. Qui, oltre al mezzo che si intende impiegare, occorre inserire tutto ciò che riguarda la natura delle sostanze trasportate, da un lato, e, dall’altro, bisogna descrivere quali attività di sanificazione del mezzo sono previste e dove esso sarà ricoverato. Queste precauzioni dipendono dall’esistenza di precisi requisiti, che devono essere posseduti dai mezzi utilizzati per il trasporto di alimenti.

 

Da febbraio di quest’anno anche il Registro Imprese ha modificato il codice ateco 49.41 e bisogna specificare se si tratta di trasporto alimentare o non alimentare, nel caso non si proceda con l’adempimento del SUAP in visura risulta la dicitura “ ATTIVITA’ SVOLTA SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO”

 

Per i trasporti di prodotti vitivinicoli (sfusi o confezionati) che si svolgono interamente sul territorio nazionale, inclusi i trasporti diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo, è consentito continuare ad utilizzare gli MVV cartacei (dal 01/01/2021 sono elettronici) emessi nei casi e nei modi disciplinati dai capi I e II del DM 2 luglio 2013.Per i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale è consentito utilizzare un documento emesso ai fini fiscali (ad esempio i DDT o le fatture accompagnatorie) che deve recare almeno gli elementi indicati nell’art. 4, comma 1, del richiamato decreto (Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30 ottobre 2020).

 

Senza tali adempimenti su strada se ti fermano stai svolgendo attività senza titolo autorizzativo.

 

Cooperativa Servizi F.A.I. ARL


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